I trattamenti estetici non rientrano tra i servizi con finalità ricreative. È possibile rimborsare le somme spese dai lavoratori per la fruizione di servizi di educazione e istruzione da parte dei familiari anche al di fuori del percorso scolastico.
Con risposta all’interpello 522, la direzione centrale dell’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti su due casistiche molto importanti che riguardano il paniere dei servizi messi a disposizione nell’ambito dei flexible benefit.
Innanzitutto, l’Agenzia sostiene che i servizi alla persona di carattere estetico sono esclusi dalle fattispecie agevolabili ex art 51 comma 2 lettera f. Questa impostazione conferma l’interpretazione prudenziale di DoubleYou a riguardo, da sempre attenta alla compliance delle proposte annoverate sul catalogo di Welfare.it.
Nell’interpello poi viene ricordata l’interpretazione sostenuta nella circolare 5/E del 2018 da parte della stessa Agenzia, che conduce pertanto alla possibilità di rimborsare le somme spese dai lavoratori per la frequenza di corsi di lingua e, più in generale, di servizi di educazione e istruzione da parte dei familiari anche al di fuori del percorso scolastico.
Nello stesso interpello l’Agenzia sostiene anche che l’IVA sugli acquisti Welfare è indetraibile, non essendoci strumentalità tra l’attività svolta dall’azienda e i servizi acquistati, e l’amministratore senza compenso non può rientrare nei beneficiari di un piano di Welfare aziendale, richiamando per ciò la circolare 28E del 2016.