Nuove misure per lavoratori e imprese in tema di welfare aziendale e salario di produttività
La Legge di Stabilità 2016, in vigore dal 1° gennaio, introduce importanti novità sul welfare aziendale con l’obiettivo di incentivare le piccole e medie imprese a intraprendere iniziative di questo genere.
Il tema è regolato dagli art. 51 e 100 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi. La Legge di Stabilità 2016 mira a “svecchiare” tale normativa risalente al 1986. L’obiettivo è infatti intercettare i nuovi “bisogni sociali” e aggiornare la normativa che presenta ancora importi di riferimento in lire, denotando appunto la scarsa attenzione fino ad oggi verso tale materia.
A tal fine la Legge di Stabilità 2016 ha potenziato le agevolazioni fiscali per le aziende che concedono servizi e prestazioni di welfare aziendale ai dipendenti (asili nido, buoni pasto, assistenza integrativa…); allo stesso tempo ha reintrodotto la detassazione dei premi produttività e delle altre voci di salario legate agli incrementi di performance. Vediamo nel dettaglio tutte le novità.
- IL LAVORATORE SCEGLIE SE RICEVERE IL PREMIO DI PRODUTTIVITA’ IN BUSTA PAGA O IN SERVIZI WELFARE. Nell’ambito di un eventuale accordo sindacale il lavoratore ha la facoltà di decidere se ricevere, tutto o in parte, il premio di produttività in cash (e quindi con un tassazione del 10%) oppure in welfare (totalmente esente da tasse). Ciò è consentito sui premi di produttività non superiori a 2000 euro per dipendente con un reddito annuale fino a 50.000 euro, purché sia collegato a miglioramenti nell’efficienza produttiva e organizzativa aziendale. Tale importo può raggiungere un tetto di 2500 euro per le aziende che coinvolgono i dipendenti nell’organizzazione del lavoro con commissioni paritetiche.
- DETASSAZIONE AL 10% DEL PREMIO DI PRODUTTIVITA’ IN BUSTA PAGA. Nel caso in cui invece il lavoratore scegliesse di ricevere il premio di produzione in cash, la Legge di Stabilità 2016 stabilisce la tassazione agevolata a fini IRPEF del 10%, purché siano rispettati i limiti indicati al punto precedente.
- EROGAZIONE DI SERVIZI TRAMITE VOUCHER. Nel caso in cui venisse erogato in welfare non è necessario che l’azienda fornisca servizi diretti, può ricorrere a voucher da spendere presso fornitori di servizi accreditati (per esempio asili nido o servizi di assistenza agli anziani).
- NUOVI SERVIZI NELL’AMBITO DELL’ISTRUZIONE E DELL’EDUCAZIONE. Un’altra importante novità riguarda la lettera f-bis dell’art. 51 del TUIR, il quale estende i servizi e le prestazioni che se erogate dal datore di lavoro alla generalità o a categorie di dipendenti non concorrono a formare reddito da lavoro dipendente. Il lavoratore ha quindi la possibilità di chiedere il rimborso non solo per le rette scolastiche ma anche per:
- il servizio mensa;
- il servizio navetta;
- la frequentazione di ludoteche (luoghi di intrattenimento per bambini per finalità didattiche) e centri estivi e invernali;
- viaggi di studio.
- NUOVI SERVIZI NELL’AMBITO DELL’ASSISTENZA AI FAMIGLIARI ANZIANI. La Legge di Stabilità introduce la voce che regola le somme e le prestazioni erogate per la fruizione dei “servizi di assistenza ai famigliari anziani e non autosufficienti”. La non autosufficienza e i servizi di cura per i famigliari anziani sono considerati a tutti gli effetti strumenti di sostegno al benessere delle famiglie e di “conciliazione vita-lavoro”. Il lavoratore può quindi chiedere il rimborso delle spese sostenute per le badanti e per l’assistenza dei parenti anziani.
Clicca qui di seguito per scaricare il decreto attuativo sui premi di risultato 2016 uscito il 31 marzo.
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