Con la risposta 338 del 10 settembre 2020 l'Agenzia delle Entrate ribadisce la sua posizione su buoni corrispettivo e trattamento IVA, vediamola insieme!
Con la risposta 338 del 10 settembre 2020 l’Agenzia delle Entrate ritorna sul tema della fatturazione aziendale e, nello specifico, dei buoni corrispettivo e sul trattamento Iva per i servizi di welfare aziendale erogati tramite voucher.
L’interpello è stato rivolto all’Agenzia delle Entrate da un provider operante nel settore del welfare aziendale, il quale dichiara di aver messo a disposizione di una società dello stesso gruppo una piattaforma informatica per erogare beni e servizi ai dipendenti e alle loro famiglie.
Il provider specifica di acquistare tramite mandato senza rappresentanza da fornitori convenzionati i servizi erogati in piattaforma e di erogare ai dipendenti una serie di voucher per la fruizione delle prestazioni scelte. A tal proposito il provider chiede nuovamente delucidazioni sulla fatturazione dei servizi di welfare aziendale per quanto riguarda il trattamento a fini IVA dei voucher e in particolare l’applicabilità delle recenti modifiche normative in tema di buoni corrispettivo, entrate in vigore il 1 gennaio 2019.
L’Agenzia delle Entrate ribadisce la sua posizione espressa già in altre circostanze e interpelli che si sono susseguiti nel corso degli ultimi due anni. L’agenzia ha confermato che:
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è consentito erogare prestazioni welfare mediante voucher, purché identifichino il soggetto avente diritto alla prestazione e diano diritto a un solo bene, prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale, senza integrazioni a carico del titolare. Inoltre, perché i voucher non concorrano a formare reddito da lavoro dipendente, è fondamentale che quest’ultimo rimanga estraneo al rapporto economico che intercorre tra l’azienda e la società erogatrice del servizio.
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è chiarita e confermata, come ci aspettavamo noi di DoubleYou, l’applicazione della normativa sui buoni corrispettivo ai voucher emessi nell’ambito del welfare aziendale.
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è necessario distinguere tra buoni monouso e multiuso anche nel welfare aziendale. Se al momento dell’emissione del voucher è conosciuto o conoscibile il regime iva del servizio scelto dal lavoratore, il buono dovrà essere considerato monouso e l’imposta dovrà essere versata al momento dell’emissione. Al contrario, se il regime iva non è conoscibile al momento dell’emissione del buono, il voucher sarà consideratò multiuso, e l’imposta verrà versata all’utilizzo del buono presso il fornitore del servizio.
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all’azienda che riceve le fatture dal provider nell’ambito del welfare aziendale non è consentito detrarre l’IVA sui servizi acquistati per suo conto dal mandatario.
Non siamo meravigliati dalle risposte dell’Agenzia, che peraltro condividiamo appieno e che confermano il nostro modo di gestire i piani welfare relativamente alla fatturazione del welfare aziendale.
Noi di DoubleYou con estrema attenzione e prudenza abbiamo riorganizzato il catalogo dei servizi fin dai primi giorni del 2019. Ci siamo impegnati fin dal primo momento ad aggiornare i nostri processi e a collaborare con tutto il network di fornitori convenzionati per recepire il cambiamento di normativa, erogando ormai da due anni alle nostre aziende clienti un servizio conforme ai dettami richiamati dall’Agenzia proprio in questo interpello.
Per maggiori informazioni sull’interpello clicca qui: https://bit.ly/3cnAbEU