Con sentenza 22332 del 13 settembre 2018, la Corte di Cassazione si pronuncia a favore della detraibilità dell’IVA sui costi sostenuti per i benefit erogati ai dipendenti nell’ambito del welfare aziendale
Con sentenza 22332 del 13 settembre 2018, la Corte di Cassazione si pronuncia a favore della detraibilità dell’IVA sui costi sostenuti per i benefit erogati ai dipendenti nell’ambito del Welfare aziendale. In tale pronuncia, infatti, la Corte dà torto all’Agenzia delle Entrate, che contestava ad un’impresa del piemontese la violazione degli artt. 19 e 19bis del dpr. 633/1972, relativamente alla detrazione dell’IVA sulle spese sostenute per soggiorni estivi in favore dei figli dei dipendenti, nonché per formazione e per il trasporto del personale.
Gli Ermellini hanno sostenuto che “il diritto alla detrazione dell’IVA assolta è ammesso non solo quando sussiste un nesso diretto ed immediato tra una specifica operazione a monte e una o più operazioni a valle […] (ovvero, in estrema sintesi, il collegamento tra costi della produzione e ricavi, n.d.r.), ma anche quando i costi dei servizi in questione facciano parte delle spese generali del soggetto passivo (Corte di Giustizia 20 ottobre 2009).
In particolare, i costi sostenuti per i servizi offerti dal datore di lavoro ai propri dipendenti possono essere considerati come aventi un nesso economico con il complesso delle attività economiche della contribuente medesima, risolvendosi nella acquisizione di prestazioni accessorie rispetto alle esigenze dell’impresa, per cui assumono rilevanza quali spese generali connesse al complesso delle attività economiche del soggetto passivo (Corte Giustizia 18 luglio 2013).”
La pronuncia della Corte di Cassazione non solo fa chiarezza in ambito di detraibilità dell’IVA sui servizi welfare, ma ribalta le conclusioni a cui era giunta la Direzione Regionale Lombardia dell’Agenzia delle Entrate in risposta ad interpello 904-603/2017 sulla pay tv erogata ai lavoratori nell’ambito di un piano Welfare.
L’Agenzia delle Entrate eccepiva proprio la mancanza di nesso diretto ed immediato tra operazioni a monte e operazioni a valle non consentendo la detraibilità dell’imposta sulla pay tv.
Questo provvedimento ben si collega – inoltre – alle recenti previsioni di modifica all’art. 6 del dpr 633/72 (cfr. Italia Oggi del 28 agosto 2018), riferite all’assoggettamento ad IVA dei Voucher per specifici servizi emessi nell’ambito del Welfare aziendale, rendendo pertanto coerente ed uniforme dal punto di vista impositivo la fruizione diretta del benefit rispetto a quella mediata dal documento di legittimazione.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, quella della Corte di Cassazione è una posizione non condivisibile. Della stessa opinione è la Corte di Giustizia Europea che sull’argomento aveva dichiarato che le spese sostenute dal datore di lavoro a favore dei dipendenti devono essere considerate indetraibili.
Tuttavia, quando l’interesse aziendale prevale rispetto a quello privato – come nel caso dei servizi di welfare -, la detraibilità dell’IVA di tali spese è consentita.
Il discrimine tra detraibilità e indetraibilità, dunque, si trova nella natura dell’interesse che i beni o i servizi acquistati vanno a soddisfare. Nel caso delle spese effettuate nell’ambito del welfare, l’interesse ricade sull’azienda, pertanto i criteri di detraibilità dell’IVA sono soddisfatti.
P.S.: con la risposta 338 del 10 settembre 2020, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta per chiarire il tema dei buoni corrispettivo e del trattamento dell’Iva; nello specifico, si ribadisce come quest’ultima sia indetraibile. Per maggiori informazioni sullo specifico tema, è possibile consultare il nostro articolo di blog dedicato.