Carte di debito e Welfare: necessario un circuito predeterminato di fornitori convenzionati (Risposta interpello 904-318/2025).
Indice:
L’Agenzia delle Entrate ha fornito risposta formale a un’Istanza di Interpello con cui una società lombarda chiedeva di approfondire le condizioni per cui le carte di debito possono essere utilizzate come strumento per l’erogazione di un budget spendibile in fringe benefit (entro quindi i limiti stabiliti dall’art. 51 comma 3 del TUIR).
In particolare, l’Interpello ha approfondito il requisito della spendibilità del credito presso una rete predeterminata e limitata di esercenti, collegandolo alla necessità di siglare un accordo commerciale preventivo con ciascun fornitore e di prevedere un marchio distintivo, evitando che il provider effettui un semplice controllo tecnico su chi aderisce al circuito di pagamento (in questo caso Mastercard). L’Agenzia delle Entrate conclude che, stante le condizioni descritte, le carte di debito non sono un documento di legittimazione valido e di conseguenza la società deve assoggettare a tassazione le somme erogate1.
Si tratta di indicazioni rilevanti perché approfondiscono un aspetto che la precedente Risposta n. 5/2025 - che aveva definito le condizioni che consentono alle carte di debito di essere assimilabili a voucher - non aveva potuto prendere in considerazione, perché non dettagliato da parte dell’interpellante.
La Risposta n. 5/2025 dell’Agenzia delle Entrate ha definito i criteri che una carta di debito deve rispettare per essere assimilabile a un documento di legittimazione e poter quindi essere utilizzata per l’acquisto di beni e servizi riconducibili all’art. 51 comma 3 del TUIR:
1. l’utilizzo deve avvenire presso un numero limitato di esercenti;
2. gli esercenti devono essere selezionati a priori come potenziali erogatori di fringe benefit;
3. può rappresentare un unico bene o servizio o una moltitudine di beni e servizi, ma non somme di denaro;
4. i vincoli di spesa devono essere chiari e tracciabili.
Tuttavia, non ha definito a quali condizioni una rete di esercenti può effettivamente essere considerata limitata e predeterminata. Questo aspetto viene approfondito nell’interpello 904-318/2025 in esame, che illustra un caso in cui le carte di debito rese disponibili per poter spendere il budget figurativo assegnato presentano le seguenti caratteristiche:
La società istante illustra poi le seguenti criticità che violerebbero la condizione di limitatezza e di definizione preventiva del circuito di esercenti in cui è utilizzabile la carta:
In questa situazione, l’Agenzia ritiene che:
Di conseguenza, l’Agenzia conclude che la società deve assoggettare a tassazione le somme erogate, con ritenuta ai sensi dell’art. 23 DPR 600/1973.
1 Formalmente, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto inammissibile l’istanza perché riguardante un tema su cui si era già pronunciata con la Risposta n. 5/2025. Purtuttavia nel rispondere ha effettuato una approfondita disamina di quanto richiesto, integrando e fornendo il proprio parere alla luce degli elementi esposti.